Funzioni
Il Consiglio di corso di studio ai sensi dell'art. 41 dello Statuto svolge funzioni istruttorie in merito alla programmazione e all'organizzazione didattica del corso medesimo. Esso è istituito contestualmente all'attivazione del corso. Per comprovate esigenze organizzative è possibile l'istituzione di Consigli unificati di corsi di studio, nei quali confluiscono due o più Consigli di corso.
Il Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono, nel corso, a qualunque titolo, attività didattica, e da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso, nella misura stabilita dal Regolamento Generale di Ateneo.
Il Consiglio di corso di studio:
a) propone alla struttura di riferimento eventuali modifiche agli ordinamenti e ai Regolamenti didattici;
b) propone alle strutture di riferimento le modalità di copertura degli insegnamenti del corso e sottopone alle stesse i relativi programmi predisposti dai singoli docenti;
c) delibera in via definitiva sulle pratiche studenti e sulle altre materie indicate nei Regolamenti;
d) svolge ogni altro compito previsto dai Regolamenti di Ateneo.
Composizione
Consiglio di corso di laurea in Giurisprudenza - ciclo unico quinquennale
Consiglio unificato corsi di laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni - triennale e in Diritto per l'Innovazione di imprese e Pubbliche amministrazioni - magistrale