Per una storia giuridica del corpo umano
Programma di finanziamento: PRIN 2022
Responsabile scientifico: Paola Ziliotto
Durata del progetto: 28.09.2023 - 27.09.2025
Presentazione del progetto:
Law, history and the human body
It is becoming increasingly clear that the body, in its material dimension, is at the heart of our society, and especially of the legal structures that govern it. The beginning and end of life, the availability of the body and freedom of movement are just some of the many aspects of this complex issue, that has been brought even more at the centre of the political and legal debate after the pandemic, which has highlighted a tendency – already in place for years – of the power to govern the bodies of citizens. In this framework it remains unclear to what extent the rules of a democratic order can legitimately affect the body. The reason for this uncertainty can be found in the absence of adequate reflection and awareness of the legal status of the body. There is a lack of organic studies on the subject.
The intention of the research group is precisely to fill this gap, offering a wide-ranging work that reconstructs the legal status of corporeality in ancient Rome: model of legal systems in Europe and beyond. The subject matter, in fact, is strongly influenced by Roman law, although, this influence is actually ‘negative’. The law’s delay in regulating the body, in fact, has often been justified referring to an alleged and unproven historical-legal reason: the concealment of the body by the Roman legal system – which perceived the persona as an abstract category, in opposition to the concreteness of res–, was due to the placing of religion in charge of matters related to bare life. Such a conclusion, however, seems unacceptable and betrayed by the corporeality with which Roman law was imbued and on which it was founded, so much so that Roman law can be defined as a law of bodies: just consider the huge importance of the secare partes and the noxae deditio. The legal system was in fact created in function of, and in the image of man, and the existence of a body was an indispensable element for Roman law to operate. The divinities themselves – subjects of the legal system – were endowed with their own physicality.
The research group therefore proposes to reread the ancient sources in order to understand the exact legal relevance of the body in the ancient legal system, pursuing lines of research that have not been adequately studied so far. The investigation will focus on: the legal status of the body in the biological processes of the prenatal phase, the care of both the living and the dead body; the bodily characteristics of the persona; the ownership and availability of the body; the use of the body in particular infamous activities; the relationship between the body and power; the relationship between the body and the divine; and the body in public space. The results of the research will be set out in a volume that will form the foundations upon which to develop a conscious body of law. Also, the research group will create a juridical lexicon that will define the legal bodily categorises studied so far.
Per una storia giuridica del corpo umano
Risulta sempre più evidente come il corpo, nella sua dimensione materiale, sia al centro della nostra società, e soprattutto delle strutture giuridiche che la governano. Inizio e fine vita, disponibilità del corpo e libertà di movimento sono alcuni degli aspetti di tale questione, portata ancora più al centro del dibattito politico e giuridico dalle misure di contenimento della pandemia, le quali hanno messo in luce la tendenza del potere a governare il corpo dei consociati.
In questa cornice, rimane non chiarito entro quali limiti le regole di un ordinamento democratico possano legittimamente incidere sul corpo. La ragione di tale incertezza può essere rintracciata, fra l’altro, nell’assenza di un’adeguata riflessione e di una compiuta consapevolezza circa il regime giuridico del corpo.
Mancano, difatti, studi organici sull’argomento. Intenzione del gruppo di ricerca è proprio quella di colmare tale lacuna, offrendo un’opera che ricostruisca lo statuto giuridico della corporeità in Roma antica, modello degli ordinamenti giuridici europei e non solo. La materia, difatti, risente fortemente dell’influsso del diritto romano, seppure, contrariamente a quanto accaduto nel diritto civile in generale, l’influenza sia in realtà ‘in negativo’. Il ritardo del diritto circa la disciplina del corpo, infatti, è stato spesso giustificato richiamandosi a una presunta e non dimostrata ragione storico-giuridica: l’occultamento del corpo da parte dell’ordinamento romano, inventore della persona come categoria astratta contrapposta alla concretezza delle res, con la relegazione alla religione di quanto attiene alla nuda vita. Una simile conclusione pare però inaccettabile e tradita dalla corporeità di cui è intriso e su cui risulta fondato il diritto romano: basti pensare al secare partes e alla noxae deditio. L’ordinamento giuridico è infatti creato in funzione e a immagine dell’uomo, tanto che l’esistenza di un corpo è elemento indispensabile affinché il diritto romano operi. Le stesse divinità soggetti dell’ordinamento giuridico – sono dotate di una loro fisicità.
Il gruppo di ricerca si propone pertanto di rileggere le fonti al fine di comprendere l’esatta rilevanza giuridica del corpo nell’ordinamento antico, perseguendo alcune linee di ricerca non adeguatamente studiate. Sarà oggetto di studio lo statuto giuridico del corpo nei processi biologici della fase prenatale, della cura del corpo vivente e della morte; i connotati corporei della persona; la proprietà e la disponibilità del corpo; l’uso del corpo in particolari attività infamanti; il rapporto tra il corpo e il potere; il rapporto tra il corpo e il divino; il corpo nello spazio pubblico.
I risultati della ricerca saranno esposti in un volume che costituirà le fondamenta sulle quali elaborare una disciplina legislativa sul corpo consapevole. Sarà infine creato un “lessico giuridico della corporeità”, che darà conto del ripensamento delle categorie di matrice giuridica finora utilizzate.